TREGUA FISCALE: NOVITA’ FINANZIARIA 2023

//TREGUA FISCALE: NOVITA’ FINANZIARIA 2023

TREGUA FISCALE: NOVITA’ FINANZIARIA 2023

Gentile Cliente,
ti invitiamo a leggere attentamente quanto sotto riportato:
Tregua fiscale – Novità Finanziaria 2023
Legge di Bilancio 2023
Legge 29/12/2022 n. 197
La finanziaria ha previsto numerose misure per la definizione dei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria:
– Definizione agevolata a seguito controllo automatizzato
– Regolarizzazione irregolarità formali
– Ravvedimento delle violazioni riferite alle dichiarazioni relative al 2021 e precedenti
– Definizione agevolata atti di accertamento
– Chiusura controversie tributarie
– Regolarizzazione omesso versamento delle rate dovute a seguito istituti definitori
– Stralcio dei carichi sino a 1.000 euro affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000/2015
– Rottamazione quater delle cartelle di pagamento relative a carichi affidati all’agente della riscossione dal 1/1/2000 al 30/06/2022
DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROLLO AUTOMATIZZATO DICHIARAZIONI
(Art. 1 CO. 153 A 159)
È possibile definire le somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31/12/2019-31/12/2020 e 31/12/2021 ex art. 36 bis d.p.r. 600/73 e 54 bis d.p.r. 633/72 per i quali i 30 gg dal ricevimento della comunicazione non siano scaduti al 1/01/2023 o recapitate successivamente a tale data. La definizione prevede il pagamento entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione di: imposte e contributi
previdenziali, interessi e somme aggiuntive e la sanzione ridotta al 3%. Per le comunicazioni di irregolarità per cui è in corso il versamento rateale al 1/01/2023 e per le quali non sia intervenuta la decadenza dalla rateazione, è possibile accedere alla definizione con il pagamento del debito residuo con la sanzione ridotta del 3%. Il pagamento rateale prosegue e quanto acquisito non è rimborsabile.
REGOLARIZZAZIONE IRREGOLARITA’ FORMALI
(ART. 1 CO. 166/173)
Sarà possibile sanare, con il pagamento di 200 euro per periodo d’imposta, molte irregolarità formali commesse sino al 31/10/2022 e che non rilevano sulla base imponibile Irpef, Ires, Irap, Iva. Viene sostanzialmente riproposto il disposto dell’art. 9 DL 119/2018, modificando solamente il termine entro cui le violazioni devono essere state commesse; si potrà quindi, probabilmente, fare riferimento alla circolare 11/E 2019 dell’Agenzia delle Entrate per l’individuazione delle violazioni sanabili. Per perfezionare la sanatoria è necessario procedere alla rimozione dell’errore o omissione entro il termine che verrà stabilito dal provvedimento attuativo.
Per le violazioni commesse sino al 31/10/22 oggetto di un PVC sono differiti di due anni i termini per la notifica degli
atti di constatazione e irrogazione delle sanzioni.
PROROGA NOTIFICA CARTELLE DI PAGAMENTO
È stabilita la proroga di un anno del termine di decadenza ex art. 25 co. 1 let. a) d.p.r. 602/73 per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31/12/2019.
RATEIZZAZIONE SOMME DOVUTE
Tutte le somme dovute ex artt. 36 bis/54 bis e 36 ter possono essere rateizzate sino ad un max di 20 rate trimestrali (anche sotto i 5.000 euro).
RAVVEDIMENTO SPECIALE VIOLAZIONI TRIBUTARIE
(ART. 1 CO. 174/178)
Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate è confermata la possibilità di regolarizzare le violazioni diverse da quelle dei precedenti commi riferite a dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31/12/2021 e precedenti. Le dichiarazioni devono essere validamente presentate. Si potrà beneficiare della sanzione ridotta a 1/18 del minimo; il pagamento potrà essere effettuato in 8 rate trimestrali di cui la prima il 31/03/2023 e le successive con interessi del 2% annuo. Il perfezionamento avverrà con la rimozione dell’irregolarità o omissione e con il versamento della prima rata. È consentito per violazioni non ancora contestate alla data del 31/03/2023 con atti di liquidazione, accertamento, contestazione, irrogazione, avvisi bonari 36 ter.
ADESIONE – DEFINIZIONE AGEVOLATA ATTI DI ACCERTAMENTO
(ART. 1 CO. 179/185)
Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate è confermata la possibilità di definire gli atti di
accertamento purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati entro il 31/03/2023.
Si applicherà la sanzione di 1/18 per:
• Accertamenti con adesione ex artt. 2 e 3 d.lgs. 218/97 relativi a:
o PVC consegnati entro il 31/03/2023
o Avvisi di accertamento, rettifica, liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili al 1/01/2023 e quelli
notificati entro il 31/03/2023
La definizione in acquiescenza relativa ex art. 15 D. Lgs 218/97 relativa a:
• Avvisi di accertamento, rettifica, liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili al 1/01/2023 e quelli
notificati entro il 31/03/2023. La sanzione deve essere versata entro il termine in cui presentare il ricorso
• Atti di recupero non impugnati ed ancora impugnabili al 1/01/2023 e quelli notificati dall’agenzia delle entrate
successivamente entro il 31/03/2023. La sanzione e gli interessi devono essere versati entro il termine in cui
presentare ricorso.
Le somme dovute che non possono essere compensate e possono essere rateizzate in max 20 rate trimestrali.
DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI FISCALI PENDENTI
(ART. 1 CO. 186/205)
È confermata la possibilità di definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria di cui è parte l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane avente ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, atti di irrogazione delle sanzioni ed altri atti).
Deve trattarsi si controversie:
• Pendenti al 1/01/2023 in ogni grado e stato del giudizio
• Il cui ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro l’1/01/2023 e per le quali alla data di
presentazione della domanda di definizione, il processo non si è concluso con pronuncia definitiva
Entro il 31/03/2023 gli enti territoriali possono stabilire l’applicazione di queste disposizioni alle controversie in cui gli stessi sono parte.
Il costo della definizione è pari al valore della controversia, nel caso di sole sanzioni l’importo delle stesse.
Nel caso di pendenza in primo grado, deve essere effettuato il versamento del 90% del valore della controversia.
Nel caso di soccombenza dell’agenzia in primo grado, è dovuto il 40% del valore della lite, nel caso di soccombenza
dell’agenzia in secondo grado, il 15% del valore della lite. Nel caso di soccombenza dell’Agenzia in ambedue i gradi e di pendenza in Cassazione è dovuto il 5% del valore della controversia. Nel caso di controversie relative a sole sanzioni vi sono diverse percentuali da applicare.
Per poterne beneficiare occorre presentare entro il 30/06/2023 apposita domanda.
La definizione si perfeziona con il pagamento della prima rata entro il 30/06/2023. La rateizzazione in max 20 rate
trimestrali è consentita per importi superiori a 1.000 euro. Non sono possibili compensazioni con crediti a disposizione. Ove non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda. Dagli importi dovuti è possibile scomputare quanto versato in pendenza di giudizio, non si ha diritto alla restituzione di somme già versate ove eccedenti, la definizione prevale su eventuali sentenze non passate in giudicato al 31/12/2022, la definizione di un coobbligato produce effetti sugli altri.
La presentazione della domanda di definizione non sospende la controversia salvo che il contribuente presenti apposita richiesta al giudice, in tal caso il processo resta sospeso sino al 10/07/2023. Entro tale data si deve depositare presso la commissione tributaria la copia della domanda di definizione e il versamento effettuato. L’avvenuto deposito comporta l’estinzione del giudizio. Per le controversie definibili, sono sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione anche incidentale delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché la proposizione del controricorso in cassazione.
L’eventuale diniego deve essere notificato entro il 31/07/2024; il diniego può essere impugnato presso l’organo
giurisdizionale presso cui è pendente, entro 60 gg.
CONCILIAZIONE AGEVOLATA LITI FISCALI PENDENTI
(ART. 1 CO. 206/212)
In alternativa alla precedente è possibile effettuare la conciliazione agevolata delle controversie con l’Agenzia delle
Entrate pendenti al 1/01/23 dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria, aventi ad oggetto atti impositivi.
È possibile un accordo conciliativo ex art. 48 d.lgs. 546/92 entro il 30/06/23 con il pagamento delle sanzioni ridotte a 1/18, degli interessi e degli oneri accessori.
Le somme dovute (o la prima rata) devono essere versate entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo.
Possibile un massimo di 20 rate trimestrali, maggiorate di interessi legali dalla seconda.
RINUNCIA AGEVOLATA GIUDIZI TRIBUTARI PENDENTI IN CASSAZIONE
(ART. 1 CO. 213/218-)
È possibile rinunciare entro il 30/06/23 al ricorso, pendente al 1/01/23 in Cassazione, a seguito dell’intervenuta
definizione transattiva con la controparte, con riferimento alle controversie con l’Agenzia delle Entrate e aventi ad oggetto
atti impositivi. È necessaria sottoscrivere un accordo ed il pagamento delle imposte, delle sanzioni ridotte a 1/18 del
minimo, interessi ed accessori.
REGOLARIZZAIZONE OMESSI VERSAMENTI RATE ISTITUTI DEFINITORI
(ART. 1 CO. 219/221)
È possibile, relativamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, la regolarizzazione, mediante il versamento integrale dell’imposta, di omessi o insufficienti versamenti a seguito di istituti definitori:
a) Conciliazioni ex artt. 48 e 48 bis d.lgs. 546/92 (rate scadute al 1/1/23 per i quali non è stata notificata la cartella
di pagamento)
b) Accertamento con adesione
c) Acquiescenza agli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione
d) Reclamo/mediazione ex art. 17 bis D.Lgs. 546/92
Per i superiori b) c) d) è possibile regolarizzare le rate successive alla prima e scadute al 1/01/23 per le quali non sia stata notificata la cartella di pagamento o l’atto di intimazione
Il perfezionamento avviene con il pagamento della prima rata (max 20 rate trimestrali; le rate dalla seconda devono essere maggiorate degli interessi legali. Non sono ammissibili compensazioni.
STRALCIO CARICHI SINO A 1.000 EURO
(ART. 1 CO. 222/230)
Ogni singolo carico affidato all’agente della riscossione da Amministrazioni Statali, Agenzie Fiscali, Enti pubblici
previdenziali nel periodo 2000 – 2015 (anche se ricompresi nella rottamazione o nel saldo e stralcio) e di importo residuo all’1/01/23 di euro 1.000 comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione e sanzioni verrà annullato
automaticamente alla data del 31/03/23. Sino a questa data la riscossione di tali debiti sarà sospesa.
E’ previsto inoltre lo stralcio automatico, limitatamente alle somme dovute al 1/01/23, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo e di mora e sanzioni, dei debiti di importo residuo al 1/01/23 sino a 1.000 comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione da parte di Enti diversi nel periodo 2000-2015.
ROTTAMAZIONE QUATER – DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI
(ART. 1 CO. 231/251)
È possibile aderire per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1/1/2000 al 30/06/2022.
Verrà estinto il debito senza sanzioni, interessi, somme aggiuntive e aggio.
Possono essere estinti, anche se si era determinata l’inefficacia della relativa definizione, i carichi affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 2000-2017 oggetto delle dichiarazioni riguardanti:
– La rottamazione ex art. 6 co. 2 D.L. 193/2016 (carichi affidati dal 2000-2016)
– La rottamazione bis ex art. 1 co. 5 D.L. 148/2017 (carichi 2000-30/09/2017)
– La rottamazione ter ex art. 3 co. 5 D.L. 119/2018 (carichi 2000-2017)
– La definizione agevolata a saldo e stralcio ex art. 1 co, 189 L. 145/2018 a favore delle persone fisiche in grave e
comprovata difficoltà economica
– La riapertura della definizione agevolata rottamazione ter e saldo e stralcio
La definizione concerne anche i debiti risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione da parte di enti di
previdenza obbligatoria (inarcassa, Enpav, Enpam…) a fronte di apposite delibere entro il 31/01/23.
Per aderire occorre espressa domanda all’Agente della Riscossione entro il 30/04/23, successivamente entro il 30/06/23 l’Agente comunica le somme dovute e l’importo delle singole rate (max 18).
La prima rata, pari al 10% dovrà essere pagata entro il 31/07/23, la seconda pari al 10% entro il 30/11/23 il restante 80% maggiorato da interessi del 2% nei successivi 4 anni e alle scadenze 28/2, 31/05, 31/07, 30/11 di ogni anno
A seguito della presentazione della domanda vengono sospesi i termini di prescrizione/decadenza e l’Agente della
riscossione non può avviare azioni esecutive.
I professionisti di DLS Consulting sono a Vostra completa disposizione per fornire la più ampia consulenza in merito ai temi evidenziati nella presente circolare.
2023-01-12T17:29:52+00:00

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