NOVITA’ FINANZIARIA 2023

//NOVITA’ FINANZIARIA 2023

NOVITA’ FINANZIARIA 2023

Gentile Cliente,
ti invitiamo a leggere attentamente quanto sotto riportato
Novità – Finanziaria 2023
Crediti d’imposta Energetici I° Trimestre 2023
(CO. 2/9 E 45/50)
È confermato anche per i I° trimestre 2023 il credito d’imposta per le spese sostenute dalle imprese per energia elettrica
e gas.
Il credito sarà da calcolare considerando se l’impresa sia energivora/gasivora o meno e a seconda dell’attività con la
relativa percentuale. Le imprese non energivore e non rientranti nell’agricoltura o nella pesca applicheranno il 35%. Tale
credito dovrà essere utilizzato in compensazione entro il 31/12/23 o ceduto.
Flat Tax Incrementale
(CO. 55/57)
Per l’anno 2023 le persone fisiche titolari di reddito d’impresa o lavoro autonomo potranno applicare una tassa piatta del
15% sull’aumento del reddito calcolato rispetto alla media dei tre esercizi precedenti.
Regime Fiscale Delle Mance
(CO. 56/82)
Le mance sono qualificate come redditi di lavoro dipendente nei settori della ristorazione e delle attività ricettive; saranno
assoggettate ad un’imposta sostitutiva del 5%. Tale regime è applicabile entro il 25% del reddito percepito nell’anno
precedente per le prestazioni di lavoro e per i dipendenti del settore privato titolari di un reddito di lavoro dipendente non
superiore nell’anno precedente a 50.000 euro.
Premi Ai Dipendenti
(CO. 63)
I premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai dipendenti del settore privato saranno tassati con un’imposta
sostitutiva del 5%.
Maggior Ammortamento Immobili Attività di Commercio
(CO.65/69)
È stato stabilito nel 6% il coefficiente di ammortamento dei fabbricati strumentali per i periodi 2023 e i 4 successivi per
i settori: ipermercati, supermercati, e altri settori specificatamente individuati (47.11.10 a 47.1150. 47.19.10, 47.19.20, 47.19.90,
47.21 a 47.26 e 47.29).
Detrazione Iva Acquisto Immobili Classe A/B
(CO. 76)
È possibile detrarre (in 10 anni) dall’irpef, il 50% dell’iva dovuta sull’acquisto di unità immobiliari residenziali di classe
energetica A e B vendute da imprese costruttrici.
Estromissione Immobili
(CO. 100/106)
Viene riproposta la possibilità di assegnare o cedere i beni mobili (iscritti in pubblici registri e non utilizzati come
strumentali) ed immobili (diversi da strumentali per destinazione) ai soci, di società di capitale o persone.
L’operazione è espletabile verso soci che risultino tali al 30/09/2022 e deve essere perfezionata entro il 30/09/2023,
mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva di imposte sui redditi e irap, del 8% (10,5% se non operativa) sulla
differenza tra il valore normale dei beni assegnati ed il costo fiscalmente riconosciuto.
Per le operazioni soggette ad imposta di registro, la stessa è applicabile con un’aliquota ridotta al 50% e imposte
ipocatastali fisse. Le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell’assegnazione saranno assoggettate ad
un’imposta sostitutiva del 13%
Il versamento dell’imposta sostitutiva dovrà essere versato per il 60% entro il 30/09/2023 e il 40% entro il 30/11/2023.
È possibile la trasformazione agevolata in Società semplice per le società immobiliari di gestione.
L’imprenditore individuale deve considerare la situazione del bene al 31/10/2022. Gli immobili da considerare sono quelli
strumentali per natura (anche se concessi in locazione o comodato); non vi rientrano né gli immobili merce né quelli
abitativi non locati, definiti beni patrimonio. Sull’eventuale plusvalenza verrà applicata un’aliquota del 8% (da pagare
60% entro il 30/11/23 e 40% entro 30/06/24); è possibile sostituire al valore normale quello catastale. Gli effetti
decorreranno dal 1/1/23 e quindi eventuali canoni di locazione dovranno essere dichiarati in RB e ove possibile si potrà
applicare la cedolare secca. L’estromissione dovrà avvenire tra il 1/1 e il 31/05/23.
Rivalutazione Terreni E Partecipazioni
(CO. 107/109)
È possibile rivalutare terreni edificabili ed agricoli (posseduti anche solo in usufrutto) e le partecipazioni posseduti al
1/01/2023 non in regime di impresa da parte di persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali.
Entro il 15/11/23 necessita effettuare una perizia di stima asseverata e versare l’imposta sostitutiva del 16% (anche in tre rate annuali).
Vendita Di Beni Tramite Piattaforme Digitali
(CO. 151)
I soggetti passivi iva che facilitano tramite un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi le vendite di beni mobili (individuati dal MEF) ed effettuate nei confronti di privati devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate.
Nuovi Limiti Contabilità Semplificata
(CO. 276)
Dal 1/1/23 il regime semplificato è quello naturale per le imprese che nell’anno conseguiranno ricavi non superiori a
500.000 euro nel caso di attività di servizi e 800.000 per le altre imprese.
Bonus Mobili
(CO. 277)
Il bonus mobili ex art. 16 co. 2 D.L. 63/2013 dà diritto ad una detrazione del 50% da utilizzare in 10 anni su una spesa max di 8.000 euro per il 2023 e 5.000 per il 2024.
Limiti Utilizzo Contante
(CO. 384)
Dall’1/1/23 è aumentato a 5.000 euro il limite per il trasferimento di denaro contante o titoli al portatore. Per le cifre
inferiori a 60 euro nelle attività di vendita di prodotti o di prestazione di servizi non si applica l’obbligo di accettare i
pagamenti con carte di pagamento.
I professionisti di DLS Consulting sono a Vostra completa disposizione per fornire la più ampia consulenza in merito ai temi evidenziati nella presente circolare.
2023-01-17T16:14:07+00:00

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