Le principali novità da evidenziare sono le seguenti:
- È stato aumentato il limite dei ricavi per potere accedere o mantenere il regime
- È stata modificata la regola di uscita dal regime
Il regime forfettario (L. 190/2014 art. co. 54 a 89) costituisce il regime naturale.
Dal 1/01/2023 il limite dei ricavi per usufruire del regime è di euro 85.000 ragguagliati ad anno; se nel 2022 si è sotto tale soglia si può accedere al regime forfettario.
Requisito necessario è che non vi devono essere spese superiori a 20.000 euro annui lordi a titolo di lavoro dipendente, per collaboratori ex art. 50 co. 1 lett. c) e c-bis), per compensi ad associati in partecipazione e prestazioni di lavoro di familiari.
Si ricorda che:
- Per verificare il superamento del limite si deve considerare il regime contabile applicato nell’anno di riferimento, quindi per i soggetti in contabilità ordinaria si deve tenere in considerazione il principio di competenza, per quelli in contabilità semplificata il regime di cassa
- Nel computo dei ricavi si deve tenere conto dell’ammontare conseguito del valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dall’imprenditore
- In caso di esercizio contemporaneo di più attività si deve considerare la somma dei ricavi
- Non devono essere considerati i maggiori ricavi per adeguamento ISA
- Non deve essere considerata l’indennità di maternità
- Il regime è incompatibile con:
- Agricoltura e pesca
- agenzie di viaggi e turismo
- rivendita di beni usati oggetti d’arte e antiquariato
- vendita di Sali e tabacchi
- commercio di fiammiferi
- editoria
- rivendita documenti di trasporto
- intrattenimenti e giochi
- agenzia di vendite all’asta
Il regime forfettario viene precluso:
- a chi esercita un’attività in un regime speciale iva anche per l’esercizio di attività aggiuntive non soggette al regime speciale.
L’esercizio di un’attività agricola produttiva di reddito fondiario non preclude l’accesso al regime forfettario.
L’opzione per l’applicazione dell’iva nei modi ordinari consente di adottare il regime forfettario per l’anno successivo all’opzione.
- Ai soggetti non residenti in Italia. E’ applicabile per soggetti residenti in uno stato UE se producono in Italia almeno il 75% del reddito
- A coloro che effettuano in via esclusiva o prevalente la cessione di fabbricati o terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
- Contemporaneamente partecipa a società di persone o associazioni per l’esercizio in forma associata di professioni nonché imprese familiari (tranne che entro il 31/12 dell’anno precedente rimuova la causa ostativa)
- Controlla direttamente (maggioranza di voti nell’assemblea ordinaria o esistenza di particolari vincoli contrattuali) o indirettamente (anche mediante società controllate, società fiduciarie o interposta persona compresi i familiari) s.r.l. associazioni in partecipazione esercenti (nello stesso anno di applicazione del regime) attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’imprenditore o dal lavoratore autonomo (devono essere presenti ambedue contemporaneamente).
- A soggetti che esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali, nei due anni precedenti, erano o sono in corso rapporti di lavoro. Viene consentito se avevano svolto periodi di pratica obbligatoria per l’esercizio di una professione.
- A soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati (compresa pensione) eccedenti 30.000 euro. Tale ipotesi non deve essere considerata se il rapporto di lavoro è cessato nell’anno precedente,
IMPOSTA SOSTITUTIVA
Al totale dei ricavi si applica un coefficiente di redditività, sul netto si sottraggono i contributi previdenziali e sulla differenza si applicherà un’imposta sostitutiva del 15%.
Tale imposta viene ridotta al 5% per i primi cinque esercizi se:
- Nei tre esercizi precedenti non ha esercitato attività artistica, professionale o d’impresa anche in forma associata
- L’attività non costituisce la mera prosecuzione di un’attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.
La mera prosecuzione non sussiste quando la cessazione del rapporto di lavoro avvenga per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore.
PRECENTE OPZIONE
La precedente opzione triennale per il regime semplificato non vincola il contribuente al triennio.
La precedente opzione per il regime ordinario, vincola il contribuente al triennio
USCITA DAL REGIME IN CORSO D’ANNO.
Se i ricavi superano i 100.000 euro il regime cessa dall’anno stesso ed è dovuta l’iva a partire dall’operazione che comporta il superamento del limite.
Se il fatturato è tra 85.001 e 100.000 euro il regime cessa dall’anno successivo
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