RISPARMI NASCOSTI IN BILANCIO

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RISPARMI NASCOSTI IN BILANCIO

L’analisi dei crediti verso clienti presenti in bilancio può costituire un’opportunità fiscale.

Il primo passo consiste nell’analizzarli valutando la possibilità di cederli pro soluto (entro il 31/12) o la transazione per ottenere la deducibilità fiscale; in tale prospettiva è opportuno valutare la possibilità di dimostrare l’insolvenza del debitore e l’effettuazione di atti di recupero, anche se le contestazioni avanzate dall’Agenzia delle Entrate circa la necessità di dimostrare l’insolvenza del debitore e della effettuazione di attività del creditore volte al recupero, sono state sorpassate da recenti Ordinanze della Cassazione (8445/2024 e 27096/2025).

Il Tuir, all’articolo 101 stabilisce che le perdite su crediti sono deducibili in presenza di elementi certi e precisi; elementi indiscutibilmente presenti in caso di procedura concorsuale, accordi di ristrutturazione o piani attestati. 

Sono inoltre immediatamente cancellabili i crediti di modesto importo (2.500 euro, elevati a 5.000 euro per creditori con ricavi di oltre 100 milioni) scaduti da oltre sei mesi.

La deduzione è correttamente effettuata (articolo 13 del Dlgs 147/2015) nell’esercizio di imputazione in bilancio anche se successivo al periodo di imposta in cui si ritengono verificati gli elementi certi e precisi. L’imputazione contabile e la deduzione della perdita non deve però essere effettuata oltre l’esercizio in cui si è operata o si sarebbe dovuta operare la cancellazione del credito dal bilancio secondo corretti principi contabili (OIC 15).

L’OIC 15 statuisce che la cancellazione dei crediti dal bilancio può essere attuata quando cessano i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito (ad esempio per prescrizione, rinuncia, transazione con il debitore, chiusura della procedura concorsuale) oppure quando la titolarità del credito ed i relativi rischi sono trasferiti (cessione pro soluto).

L’eventuale differenza derivante dalla cessione deve essere registrata alla voce B14 nel conto economico, come perdita, utilizzando comunque preventivamente il fondo svalutazione crediti.

2025-12-16T17:50:12+00:00

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