L’art. 1 al comma 51 lettera b) innova il regime fiscale sia per i soggetti IRPEF (art. 59 T.U.I.R.) che IRES (art. 89 T.U.I.R.) modificando le condizioni di accesso per escludere gli utili percepiti dall’imponibile.
SOGGETTI IRPEF
Dal 1/1/2026 il comma 1 dell’art. 59 T.U.I.R. prevede che gli utili originati dalla partecipazione al capitale o al patrimoni delle società o degli enti di cui all’art. 73, TUIR, gli utili relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all’art. 44, comma 2, lett. a), TUIR e le remunerazioni procurate dai contratti di cui all’art. 109, comma 9, lett. b), TUIR, vadano imputati per l’intero ammontare al reddito d’impresa della persona fisica, relativo al periodo d’imposta in cui sono stati percepiti, ferma restando l’applicazione, per quanto non espressamente previsto dal comma 1 dell’art. 59, dell’art. 47, TUIR.
Viene inoltre aggiunto il comma 1-bis, il quale prevede che tali dividendi concorrono alla formazione del reddito d’impresa della persona fisica del periodo d’imposta in cui sono stati percepiti soltanto nella misura del 58,14% del loro ammontare se gli utili sono stati percepiti in forza di una partecipazione diretta pari ad almeno il 5% del capitale della società o dal valore fiscale non inferiore a euro 500.000.
SOGGETTI IRES
Il comma 51 dell’art. 1 alla lett. d), n. 1), dispone che a far data dal 1° gennaio 2026, gli utili distribuiti dalle società o dagli enti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a), b) e c), TUIR, nonché “Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate” e le remunerazioni derivanti dai contratti di cui all’art. 109, comma 9, TUIR si imputano integralmente al reddito d’impresa del soggetto passivo IRES, sempreché non ricorrano le condizioni di cui al comma 2.1., lett. a) e b). In tal caso, l’utile o la remunerazione percepita è esclusa dal calcolo del reddito del soggetto passivo IRES per il 95% del relativo ammontare.
Il nuovo comma 2.1., con decorrenza dal 1° gennaio 2026, prevede che l’esclusione trova applicazione se il percipiente l’utile detiene una partecipazione diretta non inferiore al 5% del capitale sociale della società o di valore fiscale non inferiore a euro 500.000.
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