La tracciabilità delle spese di trasferta è essenziale per evitare la tassazione dei rimborsi.
Nelle spese di trasferta si devono annoverare i “rimborsi delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea per le trasferte o le missioni”; tali spese “…non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento”.
Restano ferme le altre disposizioni, tra cui la previsione della differenziazione tra:
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Trasferte all’interno del territorio comunale: (in via generale, imponibili in capo al dipendente) in cui è ubicata la sede di lavoro.
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Trasferte svolte al di fuori del territorio comunale.
METODI DI RIMBORSO (Fuori dal territorio comunale)
Per le trasferte fuori dal territorio comunale, è possibile scegliere tra tre diversi metodi di rimborso:
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Analitico o “a piè di lista”: in cui non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente i rimborsi documentati per spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, nonché (entro 15,49 euro giornalieri o 25,82 euro per le trasferte all’estero), i rimborsi delle “altre spese” diverse dalle precedenti (lavanderia, telefoniche e per mance, analiticamente attestate dal dipendente);
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A “forfait”: in cui sono escluse dalla tassazione le indennità fino a 46,48 euro al giorno per le trasferte in Italia e fino a 77,47 euro al giorno per quelle all’estero, oltre al rimborso delle spese di viaggio e trasporto documentate;
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Misto: in cui non concorre a reddito uno tra il rimborso del vitto o dell’alloggio (documentato), a questo può aggiungersi un’indennità esente entro determinati limiti.
Per i trasporti mediante mezzi di linea (ad es. bus), è sufficiente il titolo di viaggio, senza necessità della tracciabilità del pagamento.
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