art. 1 co 116
E’ previsto un divieto di compensazione per i contribuenti che abbiano debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 50.000 euro.
Tale divieto non opera se:
- è in essere una dilazione delle somme iscritte a ruolo;
- viene presentata domanda di rottamazione dei ruoli.
La compensazione è vietata anche per l’eccedenza, quindi ad esempio se ci sono ruoli per 70.000 euro e crediti compensabili per 80.000 euro, non si possono nemmeno compensare i 10.000 euro eccedenti, senza prima aver pagato il ruolo.
La novità dovrebbe operare per le compensazioni eseguite dall’1.1.2026.
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