Ai fini della dichiarazione di bancarotta, il sistematico omesso pagamento di debiti fiscali e
previdenziali può costituire un’operazione dolosa.
Se una società omette con costanza di pagare imposte e contributi, il debito verso Fisco ed enti
previdenziali aumenta per effetto di sanzioni e interessi e se questa esposizione contribuisce a
portare l’impresa al dissesto e quindi al fallimento, l’amministratore può essere chiamato a
rispondere di bancarotta impropria da operazioni dolose.
È questo l’orientamento della Corte di Cassazione con la sentenza n. 30791/2026 della quinta
sezione penale.
In tale causa, la difesa ha sostenuto che il debito non avesse rilievo decisivo, in quanto il fallimento
non era stato chiesto dal Fisco.
I giudici hanno sentenziato che non rileva chi abbia presentato l’istanza di fallimento ma che vi sia
stato un debito fiscale e previdenziale effettivo documentato; inoltre l’accumulo deve derivare da
una scelta sistematica di mancato pagamento che ha determinato o comunque contribuito a
determinare il dissesto e quindi il fallimento.
La responsabilità penale scaturisce dal ruolo che il debito tributario ha avuto nella crisi
dell’impresa.
La giurisprudenza attribuisce rilievo probatorio agli estratti di ruolo e alle cartelle esattoriali non
contestate, ritenendoli idonei alla dimostrazione dell’esistenza del debito sia tributario che
previdenziale.
La Corte inoltre non richiede che il creditore pubblico abbia già iniziato azioni esecutive, essendo il
dissesto un fatto anteriore rispetto sia alle iniziative di riscossione che alla dichiarazione giudiziale
di fallimento.
Da precisare che secondo i giudici non è sufficiente la sola esistenza di un debito fiscale,
ma occorre che il mancato pagamento sia sistematico, scaturente da una scelta gestionale; scelta
che deve aver prodotto o aggravato la situazione di dissesto e quindi il fallimento.
Se il mancato pagamento di imposte e contributi è sistematico, documentato e causalmente
collegato al dissesto, esso può assumere rilievo penale anche se l’iniziativa per il fallimento
proviene da qualsiasi creditore.
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