(Art. 1 co 82-98)
Viene prevista una nuova rottamazione dei ruoli (c.d. “rottamazione-quinquies”), per i carichi consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2023 derivanti:
- da omessi versamenti scaturenti da dichiarazioni annuali presentate;
- dalle attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni artt. 36 bis e ter DPR 600/73 e 54 bis e ter DPR 633/72;
- da contributi INPS dichiarati e non pagati, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;
- da carichi inerenti a violazioni di norme del Codice della strada irrogate da Amministrazioni Statali.
Non vi rientrano i carichi derivanti da accertamento esecutivo, accertamento di valore ai fini dell’imposta di registro, avviso di liquidazione (es. disconoscimento agevolazione prima casa, dichiarazione di successione), avviso di recupero del credito d’imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni.
I benefici consistono nello stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi e dei compensi di riscossione.
L’Agente della Riscossione metterà a disposizione sul proprio sito informazioni inerenti alla verifica preventiva dei carichi rottamabili.
La domanda di rottamazione va presentata dal contribuente in forma telematica entro il 30.4.2026, gli importi saranno liquidati entro il 30.6.2026, le intere somme o la prima rata andranno pagate entro il 31.7.2026.
Presentata la domanda di rottamazione il debitore non è più considerato moroso ai fini fiscali e contributivi. Pertanto:
- non possono essere disposti nuovi pignoramenti e quelli in essere si sospendono;
- non possono essere azionate nuove misure cautelari (fermi, ipoteche), ma rimangono valide quelle in essere;
- i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni possono essere erogati;
- il DURC può essere rilasciato;
- sino al 31.7.2026 sono sospesi gli obblighi relativi al pagamento di rate da dilazione dei ruoli.
Pagata la prima rata, si estinguono le procedure esecutive in essere, in primo luogo i pignoramenti presso terzi, salvo le somme siano ormai state assegnate.
Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31.7.2026 oppure in massimo 54 rate bimestrali:
- la prima, la seconda e la terza vanno pagate, rispettivamente, il 31.7 – 30.9 e il 30.11.2026;
- dalla quarta alla 51ª, le rate vanno pagate rispettivamente il 31/1, il 31/3, il 31/5, il 31/7, il 30/9 e il 30/11 di ciascun anno a decorrere dal 2027;
- dalla 52ª alla 54ª, le rate vanno pagate rispettivamente il 31.1 – 31.3 – e il 31.5.2035.
In caso di pagamento rateale, dall’1.8.2026 si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo.
Il pagamento può avvenire con domiciliazione bancaria o con i moduli di Riscossione. Si decade dalla rottamazione se non viene pagata l’unica rata, 2 rate anche non consecutive oppure l’ultima rata (rileva anche il pagamento insufficiente).
Non è prevista la tolleranza nel ritardo dei pagamenti per 5 giorni. Per effetto della decadenza, riemerge il debito a titolo di sanzioni, interessi e aggi di riscossione.
Possono fare domanda di rottamazione anche i debitori decaduti da precedenti rottamazioni e definizioni agevolate, sempre rientranti nella nuova “rottamazione-quinquies”, quindi in sintesi scaturenti da omessi versamenti di imposte e contributi INPS dichiarati.
Se al 30.9.2025 risultavano versate le rate inerenti alla pregressa rottamazione non si può accedere alla “rottamazione-quinquies” e si deve continuare ad onorare il pagamento delle rate secondo le scadenze originarie.
Nella domanda di rottamazione il contribuente deve impegnarsi a rinunciare ai giudizi pendenti.
Trasmessa la domanda, il contribuente può chiedere che il processo venga sospeso in attesa che siano liquidate le somme e che sia poi pagata la prima rata. Pagata la prima rata il processo si estingue e perdono di effetto le sentenze eventualmente già depositate.
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