La distribuzione degli utili ai soci

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La distribuzione degli utili ai soci

Distribuzione Utili

L’utile può essere distribuito ai soci solo se realmente conseguito e risultante da un bilancio regolarmente approvato (artt. 2433 c. 2 e 2478 bis c. 4 c.c.).

Il regime fiscale relativo alla distribuzione degli utili ha subito diverse modifiche nel corso degli anni e le regole da applicare variano in relazione a diverse variabili.

Innanzitutto, occorre individuare la tipologia del percettore:

  • per le società di capitali, i dividendi percepiti concorrono a formare il reddito imponibile IRES solo per il 5% del loro ammontare;
  • per le società commerciali di persone e per l’imprenditore individuale che percepisce i dividendi nell’ambito della propria attività d’impresa i dividendi concorrono a formare il reddito d’impresa (DM Econ. e Fin. 26 maggio 2017):
  • Se il dividendo è maturato entro il 31 dicembre 2007, sarà tassato su una base imponibile del 40%;
  • Se il dividendo è maturato tra il 01 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2016, la tassazione sarà operata su una base imponibile del 49,72%;
  • Se il dividendo è maturato dal 01 gennaio 2017 la tassazione sarà operata su una base imponibile del 58,14%;
  • per le persone fisiche, anche professionisti, e le società sempliciil dividendo, se percepito a decorrere dal 1° gennaio 2018, è assoggettato a tassazione (a prescindere dal fatto che la partecipazione sia qualificata non qualificata) applicando una ritenuta a titolo di imposta pari al 26% (art. 27 c. 1 DPR 600/73 modificato dall’art. 1. c. 1003 L. 205/2017, Legge di Bilancio 2018).

Con riferimento agli utili maturati negli anni precedenti al 2018 si prevede un regime transitorio (art. 1, c. 1006 L. 205/2017) nel quale risulta rilevante la distinzione tra partecipazione qualificate e non qualificata.

Per potersi definire qualificata (art.67 c.1 lett. c) e c-bis) T.U.I.R.), la partecipazione deve garantire alternativamente al suo titolare:

  • la partecipazione al capitale sociale o al patrimonio in misura superiore al 5% se la partecipata è quotata in borsa o al 25% se la società non lo è;
  • l’esercizio del diritto di voto in assemblea ordinaria, in misura superiore al 2% o al 20% a seconda che la società partecipata sia quotata o meno in borsa.

Il regime fiscale da applicare alle suddette fattispecie si articola come segue:

Dividendi percepiti da PERSONE FISICHE aventi partecipazioni QUALIFICATE:

  • Se il dividendo è maturato entro il 31/12/2007, sarà tassato su una base imponibile del 40%;
  • Se il dividendo è maturato tra il 01/01/2008 e il 31/12/2016, la tassazione sarà operata su una base imponibile del 49,72%;
  • Se il dividendo è maturato dal 01/01/2017 al 31/12/2017, la tassazione sarà operata su una base imponibile del 58,14%;

La base imponibile calcolata si andrà a sommare all’eventuale ulteriore reddito imponibile ai fini del calcolo delle aliquote IRPEF e della relativa imposta.

 

Dividendi percepiti da PERSONE FISICHE aventi partecipazioni NON QUALIFICATE:

Per quanto concerne la tassazione dei dividendi e/o utili delle partecipazioni non qualificate corrisposti da società residenti al socio persona fisica (non imprenditore) sono assoggetti a ritenuta a titolo d’imposta pari al 26% dell’intero importo.

 

Dichiarazione dei redditi

In sede di dichiarazione dei redditi la persona fisica che ha percepito utili da partecipazioni qualificate in società residenti in Italia è tenuta a compilare la sezione I-A del quadro RL del modello Redditi Persone Fisiche. La relativa compilazione deve essere effettuata sulla base del principio di cassa, rilevando esclusivamente gli importi percepiti nel periodo d’imposta oggetto di tassazione. A prescindere dal momento in cui è sorto il corrispondente diritto.

Nel caso di partecipazioni non qualificate trattandosi di ritenute a titolo d’imposta il contribuente nulla dovrà indicare in dichiarazione.

Per saperne di più contattaci.

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2021-04-28T12:51:31+00:00

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