Cessione del credito sugli interventi di efficienza energetica

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Cessione del credito sugli interventi di efficienza energetica

Il decreto legge 34/2019 art. 10 comma 1 e 2 ha introdotto alcune novità sul fronte della cessione del credito per gli interventi di riqualificazione energetica e misure antisismiche.credito imposta energia

Dal 30 giugno 2019, ossia la data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto, i contribuenti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla loro realizzazione; il fornitore ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi.

In qualsiasi caso è esclusa la cessione ad istituti di credito e intermediari finanziari.

Le modalità attuative di tale opzione sono state stabilite attraverso il provvedimento del Direttore dell’Ade (provv. N. 660057/2019) del 31 Luglio 2019: in particolare, la cessione dei crediti va comunicata entro il 28 Febbraio dell’anno successivo a quello del sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni (Punto 1.2 del provvedimento).

I crediti ceduti sono usufruibili dal cessionario, esclusivamente in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo (punto 3.1 del provvedimento).

Un ulteriore documento a supporto è la risoluzione 96/E pubblicata il 20/11/2019 che ha istituito i codici tributo 6908 (ecobonus – recupero dello sconto praticato dal fornitore) e 6909 (sismabonus – recupero dello sconto praticato dal fornitore).

Il cliente interessato allo sconto in fattura deve effettuare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, in via telematica o compilando un modulo presso gli uffici dell’Agenzia, indicando di avere usufruito di un intervento per il quale è possibile usufruire di tale opzione (Punti 1.3 e 1.4 del provvedimento).

Dopo tale comunicazione è possibile, per il fornitore, usufruire del credito, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata (Punti 1.2 e 3.1 del provvedimento). Inoltre deve preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare contestualmente l’effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Ade (Punto 3.2 let. a del provvedimento).

L’Agenzia effettuerà controlli automatizzati: nel caso in cui l’importo del credito utilizzato risulti superiore all’ammontare disponibile, il modello F24 verrà scartato (Punto 3.3 del provvedimento). La quota di credito, che invece non verrà utilizzata, potrà essere utilizzata negli anni successivi. In ogni caso non potrà essere richiesta a rimborso (Punto 3.4 del provvedimento).

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2019-12-10T15:29:42+00:00

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